Salute e sicurezza sul lavoro

Responsabilità del preposto se non interrompe l’attività a rischio: tra principio di effettività e “preposto di diritto”

Il Decreto-legge 146 (cd. decreto “fisco e lavoro”) nel 2021 rimodula le disposizioni riguardanti la figura del preposto richiamati nel D.lgs. 81/08, introducendo l’individuazione del preposto tra gli obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente all’art. 18, anche nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, ma non solo: il preposto, potrà intervenire e interrompere temporaneamente l’attività in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Pertanto, viene abolita la figura del “preposto di fatto”, secondo il quale, ai sensi del “principio di effettività” richiamato all’art. 299 del D.lgs. 81/08, anche in assenza di incarico formale la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a tale posizione, ovvero nel caso specifico, quella del preposto; questo perché, con “individuazione del preposto”, il Legislatore richiede un’individuazione formale del preposto (“preposto di diritto”), eliminando la figura del “preposto di fatto”.

Tornando alla mera definizione di preposto di cui all’ art. 2 del D.lgs. 81/08, secondo il quale il preposto è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”, possiamo già comprendere come il preposto venga ritenuto dal medesimo decreto una figura cardine all’interno dell’organizzazione del lavoro aziendale e del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e che, secondo il Decreto-Legge “per lo svolgimento della propria attività non può subire pregiudizio alcuno”.

Tuttavia, che si tratti di “preposto di fatto” o “preposto di diritto”, qualora si accerti la sussistenza di tale ruolo, la persona può essere penalmente sanzionata con arresto fino a due mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro.

La Cassazione Penale, Sezione IV, con la Sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502 chiariva, appunto, che “il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo. È pertanto del tutto improprio il richiamo alla assenza di delega da parte del datore di lavoro con il quale la difesa del preposto cerca di allontanare la responsabilità.”

Infatti, con la sentenza n. 46855 del 22.11.2023, la Cassazione afferma che deve essere considerato penalmente responsabile del sinistro occorso al dipendente, il preposto che ha omesso di sospendere l’attività nonostante i rischi segnalatigli dal RLS, rigettando il ricorso dell’imputato che aveva dedotto di non essere mai stato formalmente investito della qualità di preposto. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, nel caso di specie, tutti gli indici propendevano per la sussistenza di tale ruolo: l’imputato aveva il possesso di tutti i documenti relativi ai lavori; aveva ammesso di essere stato nominato responsabile del cantiere; disponeva di un’adeguata competenza tecnica, per aver ricevuto una formazione specifica da parte della società di cui era dipendente; era inquadrato nell’organigramma aziendale all’interno di un ufficio tecnico; era il referente diretto degli operai, al quale riferivano il lavoro svolto e prendevano direttive su quello da espletarsi; aveva fornito ai lavoratori la documentazione relativa al cantiere ed al piano di lavoro; era costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori, anche direttamente relazionandosi con il committente.

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