La Suprema Corte, con sentenza 9 gennaio 2024, n. 688, ha stabilito come sia da considerarsi illecito lo scarico di acque meteoriche di dilavamento, che siano entrate in contatto con sostanze inquinanti o pericolose e che non abbiano, quindi, conservato la loro natura originaria. Tale contatto, infatti, determina il passaggio delle predette acque ad acque reflue industriali, per cui occorre ottenere autorizzazione. L’oggetto di tale sentenza riguardava un’azienda siciliana, condannata ai sensi dell’art. 137 del TUA, colpevole di aver scaricato in pubblica fognatura le acque meteoriche non depurate prodotte dal lavaggio e dalla gestione degli automezzi, usati dall’azienda per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
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