Introdotto l’obbligo di valutazione del rischio di condotte violente e molestie nei luoghi di lavoro

Con il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n.159, comma 5,  recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, il quale modifica l’art. 15 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. con l’inserimento alla lettera z-bis), viene prescritta la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

La qualità delle condizioni lavorative assurge, quindi, a rischio specifico di natura psicofisica, estendendo così il perimetro oltre il rischio da infortunio. Il Datore di lavoro è di conseguenza chiamato a tutelare anche l’integrità psichica del lavoratore, facendo il possibile per individuare, valutare e prevenire le molestie e le violenze negli ambienti di lavoro.

Cosa dovranno fare, in sostanza, le imprese al fine di rispettare la nuova disposizione del Testo Unico sulla salute e sicurezza? Le aziende dovranno, pena sanzioni da parte dell’INL, integrare il DVR coinvolgendo il medico competente ai fini dell’individuazione delle situazioni a rischio, adottare policy e regole ad hoc, creare dei canali di segnalazione adeguati e sicuri ed erogare obbligatoriamente una formazione in materia a tutti i dipendenti. Il nuovo adempimento va ad impattare sui Modello Organizzativi 231 che dovranno essere integrati con protocolli specifici atti a prevenire questo rischio per i lavoratori e le lavoratrici.

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