Legge sulle PMI: obbligo di informativa sui rischi nel lavoro agile e aggiornamento dell’Allegato VII

Il 4 marzo 2026 il Parlamento ha approvato in via definitiva la Legge annuale sulle piccole e medie imprese, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che introduce al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 il nuovo comma 7-bis dell’art. 3. Tale disposizione si colloca in un rapporto di sostanziale continuità con quanto già previsto dall’art. 22 della Legge 81/2017, di cui riprende pressoché integralmente il testo.

In particolare, viene introdotto l’obbligo in capo al datore di lavoro di fornire annualmente un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi al lavoro agile, da consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione. L’elemento di novità non risiede, dunque, nel contenuto dell’obbligo – già presente nell’ordinamento – bensì nella sua sistematizzazione all’interno del Testo unico e nell’introduzione di un apparato sanzionatorio.

Il provvedimento interviene inoltre sull’Allegato VII dello stesso Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, aggiungendo all’elenco le “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto”, sottoponendole a verifica triennale.

Occorre tuttavia precisare che il disegno di legge, pur essendo stato approvato in via definitiva dal Parlamento in data 4 marzo 2026, è attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; conseguentemente, le relative disposizioni non risultano ancora efficaci fino alla loro formale entrata in vigore.

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