Pronti per ripartire: via alla fase 2

  1. DPCM del 26 aprile 2020

Il Dpcm del 26 aprile 2020, con cui il Governo ha dato il via alla Fase 2, autorizza, a partire dal 4 maggio 2020, la riapertura di alcuni ulteriori settori, tra cui le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare, di commercio all’ingrosso, nonché le attività delle strutture ricettive. Le attività consentite sono indicate nell’Allegato 3 del Dpcm stesso e identificabili mediante i nuovi codici Ateco.

Inoltre, il DPCM, all’art. 2 comma 6, richiama il Protocollo Salute e Sicurezza, nella versione integrata il 24 aprile 2020, il quale ha definito le misure cui i datori di lavoro devono adeguarsi per proseguire l’attività. Viene ribadita la necessità di dare priorità, ove possibile, alla modalità di lavoro smart, rispettando in ogni caso le distanze e attenendosi a tutte le disposizioni previste per la prevenzione del contagio e la gestione dei dipendenti positivi al virus.

Il mancato rispetto delle misure ivi previste determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le disposizioni del DPCM sono vigenti fino al 17 maggio 2020.

 

  1. Il Protocollo condiviso per l’adozione delle misure anti-Covid negli ambienti di lavoro

Il Protocollo, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e condiviso dalle Parti sociali per le attività produttive, è stato aggiornato in data 24 aprile 2020 rispetto alla precedente versione adottata in data 14 marzo 2020.

In questa nuova versione del Protocollo, è stato dato maggior rilievo alle misure che attengono sia alla necessità di una informativa adeguata all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, che alla sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro.

Il documento analizza in particolare il tema del distanziamento delle postazioni lavorative, insieme alla previsione di orari differenziati ed alla collaborazione tra committente ed appaltatore, per il pieno rispetto delle misure precauzionali.

Si ricorda che la mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

  1. il Documento Tecnico dell’INAIL del 23.04.2020

INAIL ha reso pubblico un “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” articolato in due parti:

  • nella prima parte(“Metodologia di valutazione integrata”), viene proposta una metodologia di valutazione integrata del rischio di contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro che prende in esame tre variabili:
    • Esposizione(probabilità di venire a contatto con fonti di contagio nello svolgimento di specifiche attività lavorative; es. settore sanitario, laboratori di ricerca);
    • Prossimità(le caratteristiche intrinseche dei processi lavorativi non consentono un sufficiente distanziamento sociale; es. catene di montaggio);
    • Aggregazione(il lavoro prevede il contatto anche con soggetti terzi; es. ristorazione, commercio al dettaglio, istruzione ecc. ).
  • nella seconda parte(“Strategie di prevenzione”, vengono indicate le misure di prevenzione e protezione da adottare suddivise in:
    • misure organizzative (spazi di lavoro, organizzazione e orari differenziati ecc.),
    • misure di prevenzione e protezione (formazione specifica, sanificazione, utilizzo DPI, sorveglianza sanitaria e tutela lavoratori fragili),
    • misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici (controlli all’accesso, gestione contagio in azienda, collaborazione con le Autorità per la mappatura dei “contatti stretti” ecc.),

anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso” del 14 marzo 2020.

 

  1. Nota dell’Ispettorato del Lavoro del 20.04.2020 per le attività di verifica del Protocollo condiviso.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Nota n. 149 “Oggetto: Covid-19 – disposizioni per la prevenzione del contagio su luoghi di lavoro – chiarimenti – seguito nota prot. n. 131 del 10.04. u.s.” che traccia le linee guida delle attività ispettive che devono essere condotte dagli Uffici dell’Ispettorato.

Anche se questa nota fa ancora riferimento alla versione del Protocollo delle parti sociali del 14 marzo 2020 è implicito che per le Organizzazioni interessate possa essere un utile riferimento per effettuare la autovalutazione della situazione.
Utile in tal senso è la proposta di check list operativa per accertare il rispetto di ciascuno dei 13 punti del Protocollo.

Da considerare l’approccio che sarà adottato a seguito di queste ispezioni: “… alla eventualmente constatata inosservanza di una o più misure prevenzionistiche oggetto del Protocollo, non consegue l’irrogazione di sanzioni da parte del personale dell’Ispettorato, ma la trasmissione dell’esito degli accertamenti alle Prefetture evidenziando in essi le omissioni/difformità riscontate. Sulla base di tale segnalazione sarà pertanto la Prefettura ad adottare eventuali misure anche di carattere interdittivo in capo all’azienda”.

 

Nuova proroga autorizzazioni ambientali

Il Ddl di conversione del Dl 18/2020, approvato in via definitiva dal Parlamento il 24/4/2020, proroga per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi,  nonché le autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori edilizi ex Dpr 380/2001, che scadono tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

 

Gestione dei cantieri

Il 25 aprile 2020 è stato reso pubblico il “Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri“.

Questo documento, coerente agli altri protocolli, interviene in maniera specifica per dare le indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione da implementare in tutti i cantieri compresi i subappaltatori e subfornitori.

In particolare richiede una riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere.

Non vige attualmente l’obbligo di adozione dei DPI vista la scarsa disponibilità in commercio ma “necessario” qualora sia impossibile lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, e non siano possibili altre soluzioni organizzative.

Il protocollo individua nel dettaglio le ragioni di emergenza da Covid-19 al fine di escludere le penali per tutte le imprese che abbiano accumulato ritardi o inadempimenti rispetto ai termini contrattuali.

Sono infine previste le attività di verifica da parte l’Ispettorato del Lavoro e l’Inail.

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