Obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21/09/2021 n° 127 sull’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro approvato il 16 settembre dal Consiglio dei Ministri. Il testo firmato dal Presidente Mattarella è stato modificato, eliminando la parte relativa alla sospensione del lavoro, ma mantenendo l’assenza ingiustificata e la perdita di stipendio qualora il lavoratore non abbia il pass.

Analizziamo nel dettaglio gli aspetti più importanti:

Validità

Il possesso del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro sarà necessario a partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre, nonché la fine dello stato di emergenza .

Dove e chi

L’obbligo e l’esibizione del Green Pass è richiesto in tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, nelle fabbriche, negli uffici e studi professionali, a tutti i soggetti che svolgono la loro attività lavorativa, di formazione o volontariato, inclusi i contratti esterni; restano esclusi dal nuovo provvedimento i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, previa idonea certificazione che lo attesti.

Obblighi per il datore di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto dei nuovi obblighi, nonché definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche all’interno dei luoghi di lavoro.

Le verifiche (anche a campione) si dovranno effettuare possibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro, nominando con atto formale i soggetti incaricati al controllo e all’accertamento delle violazioni degli obblighi.

Sanzioni

Qualora il lavoratore non sia in possesso del Green Pass al momento dell’accesso o lo comunichi anticipatamente verrà considerato come assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. In questi casi non sono previste sanzioni disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altri tipi di compenso.

L’accesso ai luoghi di lavoro di lavoratori privi di certificazione verde COVID-19, è punito con la sanzione e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Imprese con meno di 15 dipendenti

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

 

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