COVID-19: misure per il contenimento del contagio nei luoghi di lavoro e novità normative

Linee guida per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Per fronteggiare l’emergenza causata dal COVID-19, diffusa ormai su tutto il territorio nazionale, il Governo ha emanato da ultimo il Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19 con il quale ha ampliato l’imposizione dello smart working a tutti i lavoratori, fatta eccezione per i servizi di pubblica utilità e i casi in qui tale modalità lavorativa non sia attuabile. In questi ultimi casi e per i gestori delle attività necessarie, è obbligatoria l’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e delle misure di informazione e di prevenzione del rischio epidemiologico. Le sanzioni previste per la violazione delle misure previste dal DL ammontano ad un minimo di 400 euro ad un massimo di 5000 euro (salvo circostanze aggravanti prescritte), l’arresto e l’interdizione delle attività. I termini di validità delle prescrizioni potranno essere rinnovati di volta in volta per 30 giorni fino alla data del 31 luglio 2020.

Il Governo ha emanato inoltre il Si agevolano così le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e si prevede la continuità aziendale solo in presenza di condizioni che assicurino a tutti i lavoratori adeguati livelli di protezione.

  • L’a16 del D.L. n. 18/2020,in vigore dal 17 marzo, fornisce ulteriori misure di protezione per contenere il diffondersi del virus, fino al termine dello stato di emergenza (6 mesi dalla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020).L’articolo stabilisce che le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.
  • L’art. 64 del medesimo Decreto-legge, definisce un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 % delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
  • Infine, l’a 103 del D.L n.18/2020, definisce la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (es. rinnovi periodici di conformità antincendio) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

 

Il trattamento dei dati personali in Azienda durante l’emergenza coronavirus. Cosa è bene sapere

Le norme in materia di protezione dei dati non ostacolano l’adozione di misure per il contrasto della pandemia di Coronavirus. Anche in questi momenti eccezionali, tuttavia, titolari e responsabili del trattamento devono garantire la protezione dei dati personali degli interessati.

Occorre tener presente che la raccolta di informazioni sui movimenti, nonché sullo stato di salute dei propri dipendenti e di tutti coloro che si apprestano ad entrare nei siti produttivi, comporta un trattamento di dati personali che dovrà essere svolto in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Nel contesto lavorativo, il trattamento di queste informazioni può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il datore di lavoro, per esempio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria.

In particolare, alla luce del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, segnaliamo che le aziende potranno chiedere informazioni sugli spostamenti effettuati e sullo stato di salute, a tutti coloro che accedono ai siti aziendali presenti sul territorio italiano, avendo la possibilità di effettuare anche una rilevazione della temperatura corporea. Queste attività dovranno essere svolte rispettando i principi di necessità del trattamento e di minimizzazione dei dati. Quindi, la temperatura sarà rilevata senza registrare il dato acquisito e senza associarlo al soggetto controllato, a meno che non sia necessario per giustificare il mancato ingresso nel sito produttivo.

Per quanto concerne le informazioni sugli spostamenti e sullo stato di salute, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive e non necessarie al conseguimento di tale finalità. Si consiglia, pertanto, di non richiedere i nominativi dei soggetti risultati positivi con cui il dichiarante ha avuto contatti.

In entrambi i casi si deve, comunque, fornire agli interessati un’adeguata informativa sul trattamento dei dati personali, ricordando:

  • le finalità del trattamento eseguito, ovvero la prevenzione dal contagio del COVID-19;
  • la base giuridica del trattamento, che si indentifica nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
  • la durata del trattamento e dell’eventuale conservazione dei dati, ovvero il periodo necessario a far fronte all’attuale situazione di emergenza.
  • i diritti esercitabili.

Si viene a delineare, quindi, una partecipazione attiva del datore di lavoro al contenimento della diffusione del COVID-19.

Non a caso, il Protocollo sopracitato fornisce delle linee guida utili alla gestione di eventuali soggetti sintomatici o positivi al Coronavirus. Tali informazioni, ai fini della data protection, dovranno essere raccolte e trattate con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità dell’interessato.

 

Novità normative e proroghe in materia ambientale

ETS: prorogati i termini per la comunicazione delle emissioni

Con Delibera n. 44 del 25.03.2020 e pubblicata il 26 marzo il Comitato ETS ha approvato la proroga del termine al 13 aprile per la comunicazione delle emissioni, nonché modalità semplificate di trasmissione della comunicazione.
Nello specifico, per i gestori degli impianti che svolgono attività non ricadenti nell’elenco di cui all’allegato I del D.P.C.M. 22 marzo 2020 (sospese) il termine per effettuare la comunicazione delle emissioni è posticipato dal 31 marzo al 13 aprile 2020.  Mentre per i gestori degli impianti che svolgono attività ricadenti nell’elenco di cui all’allegato I del D.P.C.M. 22 marzo 2020 (non sospese) l’adempimento dell’obbligo di comunicazione può avvenire secondo modalità semplificate. Resta fermo l’obbligo di integrare tale comunicazione secondo le modalità ordinarie entro il termine 13 aprile 2020.

Sin dall’inizio dell’emergenza causata dalla diffusione del Coronavirus, il Governo e le Regioni hanno adottato numerosi provvedimenti emergenziali contenenti disposizioni in materia ambientale.

La Regione Lazio, con determinazione del 22 marzo 2020 n. G03098, ha rinviato al 31 ottobre il termine per adempiere alla comunicazione dei dati sui controlli alle emissioni; al contempo ha sospeso inoltre fino al 30 aprile 2020 gli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle Aia. Con la stessa determinazione ha infine, sospeso, fino al 15 aprile 2020, le prescrizioni imposte al Gestore con i provvedimenti Aia di esclusiva competenza regionale.

Precedentemente il Dpcm del 22 marzo 2020, valido dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020 salvo proroghe, ha previsto che le attività di raccolta e trattamento dei rifiuti e delle acque rientrano nell’elenco delle attività che non devono essere sospese. Tali attività sono elencate, insieme alle altre attività escluse dagli effetti del provvedimento, nell’Allegato I dello stesso.

Nello specifico, tra le attività che possono proseguire “in deroga” sono presenti:

  • le attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali (Codice Ateco 38);
  • risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (Codice Ateco 39);
  • raccolta, trattamento e fornitura di acqua (Codice Ateco 36);
  • gestione delle reti fognarie (Codice Ateco 37)
  • fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (Codice Ateco 35).

 

Per quel che riguarda invece la scadenza delle autorizzazioni ambientali tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, l’articolo n. 103 del Dl 17 marzo 2020, n. 18 ne proroga la validità fino al 15 giugno 2020.

Tale proroga concerne, nello specifico, certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi.

Anche i procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, subiscono uno stop nella computazione dei termini tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 per il calcolo dei termini ordinatori o perentori, nonché propedeutici, endoprocedimentali finali ed esecutivi.

Altre proroghe agli adempimenti ambientali

  • L’Articolo 113, comma 1, lettera a), Dl 17 marzo 2020, n. 18 prevede la proroga, dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020, del termine per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud), di cui all’articolo 6, comma 2, legge 70/1994.
  • L’Articolo 113, comma 1, lettera b), Dl 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce la proroga dal 30 marzo 2020 al 30 giugno 2020:
  • del termine per la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato, di cui all’articolo 15, comma 3, Dlgs 188/2008;
  • del termine per la trasmissione annuale dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli, di cui all’articolo 17, comma 2, lettera c), Dlgs 188/2008
  • L’Articolo 113, comma 1, lettera c), Dl 17 marzo 2020, n. 18 fissa la proroga – dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 – del termine per la presentazione della comunicazione annuale relativa alla quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), di cui all’articolo 33, comma 2, Dlgs n. 49/2014.
  • L’Articolo 113, comma 1, lettera d), Dl 17 marzo 2020, n. 18 prescrive la proroga, dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020, del termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 24, comma 4, Dm 120/2014.
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