La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15694 del 22 aprile 2025 ribadisce che la responsabilità del datore di lavoro non viene meno se il sistema di sicurezza presentava già evidenti criticità al momento dell’infortunio, anche in presenza di comportamento imprudente da parte del lavoro, salvo che quest’ultimo agisca in modo abnorme, ipotesi nella specie non ipotizzabile essendo emerso che il lavoratore si era limitato a dare esecuzione ad uno specifico ordine di lavoro.
In questa circostanza, infatti, il datore di lavoro aveva omesso di dotare il dipendente di dispositivi di sicurezza individuali idonei alle mansioni che avrebbe dovuto svolgere; omissioni da cui erano conseguite lesioni personali. Deve, quindi, affermarsi la sussistenza del reato presupposto di lesioni colpose gravi con inosservanza della disciplina infortunistica, ai sensi degli art. 25-septies D. Lgs. 231/2001 per il datore di lavoro anche se il lavoratore ha agito imprudentemente poiché le disposizioni di sicurezza perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa.