Il paragrafo 10 dell’Accordo Stato-Regioni del 2011 ha rappresentato per anni una “salvaguardia” per le aziende, consentendo di avviare i corsi di formazione per il personale di nuova assunzione entro 60 giorni dall’assunzione, anche se non prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
In realtà, la domanda sull’effettiva legittimità del termine di 60 giorni previsto dall’ASR 2011 era già un punto controverso, in quanto non è mai stato completamente chiaro se tale proroga fosse compatibile con le disposizioni dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008, che stabilisce l’obbligo di formazione in occasione della costituzione del rapporto di lavoro. Con l’accordo del 17 aprile 2025, che abroga quello del 2011, questa flessibilità viene quindi eliminata, in quanto il nuovo accordo non richiama nessun termine di 60 giorni.
L’attività formativa in caso di nuova assunzione dovrà essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa, o comunque contestualmente, senza possibilità di proroghe o margini di tolleranza.
Questo cambiamento pone maggiore enfasi sulla prevenzione, ma richiederà alle aziende un impegno organizzativo più elevato, in particolare nella pianificazione e nella gestione tempestiva delle nuove assunzioni.