Referendum sulla responsabilità solidale nel contratto di appalto: un’analisi dell’art. 26, comma 4 e delle sue implicazioni

L’art. 26, comma 4 del D. Lgs. 81/2008 ha come obiettivo primario quello di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti in attività di appalto in caso di infortunio, in virtù della “responsabilità solidale”, secondo la quale sia i committenti sia gli appaltatori sono chiamati a rispondere per eventuali danni causati da infortuni sul lavoro. La logica che sottende questa responsabilità solidale è quella di assicurarsi che, in caso di infortunio, i lavoratori possano essere protetti e risarciti.

Il Referendum sull’art. 26, comma 4: un tentativo di rafforzare la responsabilità del committente?

Il Referendum dell’8-9 giugno 2025 riguarda una proposta di modifica dell’art. 26, comma 4 ed è incentrato sulla responsabilità solidale tra il committente e l’appaltatore in caso di infortunio sul lavoro. La proposta referendaria si pone l’obiettivo di eliminare la possibilità che il committente possa escludersi dalla responsabilità solidale anche nel caso in cui l’infortunio sia dovuto a negligenze o violazioni delle normative da parte dell’appaltatore.

Attualmente, esistono delle situazioni in cui il committente potrebbe non essere chiamato a rispondere se si dimostra che l’incidente è stato causato da un’attività strettamente attribuibile all’appaltatore. Tuttavia, con il referendum, si intende rendere questa responsabilità sempre condivisa, per garantire maggiore tutela ai lavoratori e maggior rigore nelle pratiche di sicurezza. Questo perché, spesso, i processi di esternalizzazione soffrono di una scarsa attenzione e vengono poco controllati.

Quali cambiamenti in caso di vittoria del “sì”?

Questa proposta potrebbe portare a un incremento della responsabilità del committente, incentivando i committenti a fare più attenzione alla verifica e al controllo delle misure di sicurezza adottate dagli appaltatori, proprio perché la questione centrale del referendum è quindi quella di “rafforzare” il ruolo del committente, ma anche di garantire maggiore protezione per i lavoratori contro possibili negligenze, migliorando la vigilanza e l’applicazione delle norme di sicurezza.

Tuttavia, non di rado i committenti si trovano a fronteggiare una mancanza di consapevolezza da parte degli appaltatori riguardo le normative di sicurezza, o addirittura una riluttanza nell’inviare la documentazione richiesta dai committenti stessi ai sensi dell’art. 26 co. 1; atteggiamenti che spesso dipendono da una cultura della sicurezza ancora troppo carente.

C’è chi teme che la vittoria del ‘sì’ al referendum possa complicare la gestione degli appalti, con una maggiore pressione sul committente che si troverebbe a rispondere anche per situazioni fuori dal suo controllo, ma con un minor coinvolgimento dell’appaltatore che potrebbe non affrontare appieno le sue obbligazioni in tema di sicurezza. Infatti, il committente potrebbe sentirsi maggiormente “caricato psicologicamente” di responsabilità, in quanto è evidente che al medesimo sarebbe richiesta una conoscenza maggiore dell’azienda appaltatrice, mentre l’appaltatore potrebbe beneficiare di una sorta di “assoluzione psicologica”.

Ulteriore timore è che questo cambiamento possa generare maggiore incertezza legale e spingere i committenti a essere più reticenti nell’affidare appalti, temendo sanzioni o responsabilità in caso di infortuni.

Sicuramente la soluzione potrebbe, sotto certi aspetti, essere considerata positiva, in quanto a maggiore tutela dei lavoratori infortunati ma non risulterebbe determinante nell’ottica di una riduzione degli infortuni. Inoltre, non vanno trascurati, in una valutazione complessiva, i corollari legati ai maggiori costi e agli oneri organizzativi e informativi che ricadrebbero sul committente.

Non si può ignorare che i lavoratori debbano essere adeguatamente tutelati, ma il rafforzamento della responsabilità del committente in merito a retribuzioni e versamenti previdenziali potrebbe non risolvere alcune problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anzi, c’è il rischio che, anziché semplificare, si finisca per complicare ulteriormente un sistema già gravato da difficoltà applicative. È necessario, quindi, riflettere se questo approccio risolverà realmente le problematiche, o se, a causa dei maggiori oneri organizzativi e dei costi aggiuntivi per le aziende, finirà per crearne di nuove.

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