Sicurezza sul lavoro: cos’è cambiato dopo il Decreto Lavoro?

Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 (o anche “Decreto Lavoro”), modifica con l’art. 14 Capo II alcune delle disposizioni del D.lgs. 81/08, di seguito brevemente descritte:

Nomina del Medico competente – art. 18: introdotto l’obbligo del Datore di Lavoro/Dirigente di nominare il Medico Competente per effettuare la sorveglianza sanitaria, non solo nei casi già previsti dal D.lgs. 81/08 ma anche nei casi previsti a seguito valutazione del rischio.

Obblighi del medico competente – art. 25: introdotto l’obbligo del Medico Competente di: richiedere il trasferimento della cartella sanitaria al lavoratore dalla precedente azienda all’attuale; nominare un sostituto nel caso in cui il Medico Competente fosse impossibilitato ad espletare i propri obblighi.

Imprese familiari e lavoratori autonomi – art. 21: rispetto da parte di lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare, artigiani, piccoli commercianti che compiono opere o servizi anche le disposizioni del Titolo IV, oltre che le disposizioni del Titolo III.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti – art. 37: introduzione del monitoraggio sull’efficacia del nuovo Accordo Stato-Regioni (di cui siamo in attesa della pubblicazione) sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.

Attrezzature di lavoro e obblighi del datore di lavoro – art. 71: eliminato il precedente richiamo alla possibilità per l’INAIL di avvalersi dei soggetti pubblici e privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (regolate al comma 11 del medesimo art. 71)

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso – art. 72: introdotta la dichiarazione autocertificativa, non più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto che prende a noleggio o in concessione, in occasione di noleggio o concessione in uso di attrezzature senza operatore.

Informazione, formazione e addestramento – art. 73: obbligo del Datore di lavoro di provvedere alla propria formazione e al proprio attestamento, in caso di utilizzo delle attrezzature di lavoro, al fine di poterle utilizzare in modo idoneo e sicuro.

Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso – art. 87: introduzione della sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente, in caso di violazione dell’art. 73 comma 4-bis.

Il Decreto-legge presenta alcune novità anche in merito alle ispezioni da parte degli Enti Pubblici, in particolare:

  • evidenzia il rafforzamento dell’attività ispettiva, tramite il sostegno da parte degli Enti pubblici, i quali condivideranno le informazioni che dispongono sull’azienda oggetto di attività ispettiva con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • introduce un sostegno economico ai familiari deceduti, degli studenti delle scuole pubbliche e private, a seguito di infortuni mortali o gravi occorsi durante lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro.

Nel Decreto è presente anche un focus in ambito alternanza scuola – lavoro, con le principali novità:

  • introduzione della figura del docente coordinatore di progettazione dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento);
  • richiesta alle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti nei PCTO;
  • ampliamento del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro con una sezione che preveda la condivisione anche di informazioni relative alla capacità strutturale, tecnologie e organizzazione dell’impresa, nonché l’esperienza maturata nei percorsi per le competenze   trasversali   e   per l’orientamento e  l’eventuale  partecipazione  a  forme  di  raccordo organizzativo con associazioni di categoria,  reti  di  scuole,  enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per  le  competenze trasversali e per l’orientamento.

L’ art. 18 del Decreto-Legge, inoltre, per il solo anno 2023/24, estende le coperture assicurative obbligatorie INAIL per studenti e personale con riferimento al sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Anche questa misura è molto apprezzabile ed è stata lungamente invocata dall’ANP.

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